ART. 2.
(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).
Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di
ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e
Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del
febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla
ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni
e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.
Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno
nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita'
alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le
province, i comuni e le comunita' montane.