ART. 2. 
         (Dichiarazione di preminente interesse nazionale). 
 
  Sono  dichiarati  di  preminente  interesse  nazionale  l'opera  di
ricostruzione e  sviluppo  delle  zone  delle  regioni  Basilicata  e
Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del
febbraio  1981,  nonche'  ogni  ulteriore  intervento  diretto   alla
ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni
e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico. 
  Al perseguimento  delle  predette  finalita'  concorrono,  ciascuno
nell'ambito delle  competenze  definite  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita'
alle disposizioni della presente legge,  lo  Stato,  le  Regioni,  le
province, i comuni e le comunita' montane.