ART. 3. 
           (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). 
 
  Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto
del novembre 1980 e del febbraio  1981  e'  destinata,  nel  triennio
1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da
apporti del bilancio  statale,  dal  ricavato  dei  prestiti  esteri,
nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. 
  Il  predetto  complessivo  importo  di  lire  8.000   miliardi   e'
destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi,  agli  interventi
di cui al titolo II,  capo  II;  fino  ad  un  massimo  di  lire  900
miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26  e  32;
per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per
gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700  miliardi,  per
gli interventi di cui al titolo II, capo I ed  ai  titoli  IV  e  VII
della presente legge. 
  Nello stato di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato
"Fondo per il risanamento e la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal terremoto del novembre  1980  e  del  febbraio  1981",  al  quale
confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione
dei   finanziamenti   comunitari,   che   restano   attribuiti   alle
amministrazioni ed agli enti ai quali  i  finanziamenti  stessi  sono
concessi in applicazione dell'articolo 15-bis  del  decreto-legge  26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge  22
dicembre 1980, n. 874. 
  Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto
fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui  al  successivo
articolo 4, alle amministrazioni  statali  ed  iscritte  in  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  di  ciascuna  amministrazione
interessata. Con analoghi decreti sono  versate,  in  appositi  conti
correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria  centrale  a  favore
delle Regioni  Campania  e  Basilicata  o  in  apposite  contabilita'
speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale  a  favore
dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme
destinate  agli  interventi  di  competenza.  Gli  enti   interessati
effettueranno prelevamenti in relazione ai  fabbisogni  di  pagamento
connessi con lo  stato  di  realizzazione  degli  interventi  stessi.
Presso la Tesoreria centrale e  altresi'  aperto  un  conto  corrente
infruttifero  intestato  alla  Regione  Puglia  per  gli   interventi
concernenti i comuni della predetta regione indicati con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge  13
febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella  legge  15
aprile 1981, n. 128. 
  Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali  e
degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini  degli  impegni  da  assumere  a
fronte della autorizzazione di  spesa  di  cui  al  precedente  primo
comma.