ART. 3.
(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).
Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto
del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio
1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da
apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri,
nonche' da fondi e finanziamenti comunitari.
Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e'
destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi
di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900
miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32;
per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per
gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per
gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII
della presente legge.
Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato
"Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti
dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale
confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione
dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle
amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono
concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874.
Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto
fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo
articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito
capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione
interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti
correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore
delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita'
speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore
dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme
destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati
effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento
connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi.
Presso la Tesoreria centrale e altresi' aperto un conto corrente
infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi
concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13
febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15
aprile 1981, n. 128.
Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e
degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a
fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo
comma.