ART. 4. 
                      (Ripartizione del fondo). 
 
  Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e  81  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla
presente legge. 
  Il CIPE provvede a ripartire fra le  Regioni  di  cui  all'articolo
precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo  conto
delle risultanze dell'accertamento dei, danni  causati  dagli  eventi
sismici,  disposto  dall'articolo  4-quater  del   decreto-legge   26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge  22
dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90  giorni  dall'approvazione
della presente legge. 
  Il CIPE, con riferimento ad un triennio  ed  in  coerenza  con  gli
indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su  proposta
del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno,
nell'ambito  delle  complessive  valutazioni  di  spesa  di  cui   al
precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni
di utilizzo  dei  finanziamenti  comunitari  richiamati  al  medesimo
articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni
statali  e  locali  competenti,  con  specificazione  di  quanto   e'
riservato  alle  zone  disastrate,  nonche'  le  occorrenti   risorse
finanziarie per  i  singoli  interventi,  sulla  base  dei  programmi
presentati dalle amministrazioni ed in  relazione  alle  priorita'  e
alla esecutivita' dei medesimi interventi. 
  Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente  per
gli interventi  di  cui  al  titolo  II,  capo  I,  nonche'  per  gli
interventi di cui ai  titoli  IV  e  VII  della  presente  legge,  e'
attribuita una  somma  non  inferiore  al  30  per  cento  di  quanto
destinato per i medesimi interventi dal secondo  comma  dell'articolo
3. 
  Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti  di  cui  alla  presente
legge  partecipano  i  presidenti  delle   giunte   regionali   della
Basilicata e della Campania. 
  Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorita'  e  da
realizzare nell'anno 1981,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge,  le  amministrazioni  interessate
indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati  nel
corso dell'anno. 
  Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano
il programma complessivo  degli  interventi  indicando  la  parte  da
realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali  sono
formulati secondo il disposto del successivo articolo 6. 
  Il Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno, coordina l'utilizzo  integrato  da  parte  dei  soggetti
interessati dei fondi  e  dei  finanziamenti  comunitari  nei  comuni
colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.