ART. 4.
(Ripartizione del fondo).
Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla
presente legge.
Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo
precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto
delle risultanze dell'accertamento dei, danni causati dagli eventi
sismici, disposto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione
della presente legge.
Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli
indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al
precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni
di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo
articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni
statali e locali competenti, con specificazione di quanto e'
riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse
finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi
presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e
alla esecutivita' dei medesimi interventi.
Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per
gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonche' per gli
interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, e'
attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto
destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo
3.
Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente
legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della
Basilicata e della Campania.
Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorita' e da
realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate
indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel
corso dell'anno.
Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano
il programma complessivo degli interventi indicando la parte da
realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono
formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti
interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni
colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.