ART. 22. 
          (Contributi sul prezzo della carta da quotidiani) 
 
  Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 sono  corrisposti,
alle  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  contributi  nella
seguente misura, per ciascuna testata: 
    a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di
tiratura media giornaliera; 
    b) lire 44 per copia stampata per le quote delle  tirature  medie
giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; 
    c) lire 29 per copia stampata per le quote delle  tirature  medie
giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; 
    d) lire 24 per copia stampata per le quote delle  tirature  medie
giornaliere eccedenti le duecentomila. 
  Tali contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso di  testate
il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature
medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore  di  12  per
tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore  di  14
per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia  minore
di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. 
Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di
centimetri 43 per 59. 
  I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una  percentuale
pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. 
  Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per  copia
e le percentuali medie di contenuto  pubblicitario  sono  determinati
con riferimento a periodi semestrali. 
  I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici  per
cento per le testate edite dalle cooperative di cui  all'articolo  6,
nonche'  per  i  giornali  quotidiani  interamente  editi  in  lingua
francese, ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i  giornali
di lingua italiana editi parzialmente in una delle  lingue  suddette,
nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo  e'  limitato
alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. 
  I contributi spettano alle imprese editrici di giornali  quotidiani
posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e  di  cui
siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre,  salvo
casi di forza maggiore. Spettano altresi' alle pubblicazioni di nuova
edizione. A queste ultime i contributi sono  corrisposti  al  termine
del primo semestre  dalla  data  di  inizio  della  pubblicazione,  a
condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta
numeri. 
  I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati
in misura pari al cinquanta per  cento  della  variazione,  accertata
dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei  prezzi
al consumo verificatasi nell'anno precedente. 
  Per i fini di cui al  presente  articolo,  le  tirature  medie,  il
numero delle pagine  e  la  percentuale  di  contenuto  pubblicitario
devono essere indicati  dall'editore  in  una  dichiarazione  da  cui
risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine  per
copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario,  e  i  dati
relativi agli acquisti e ai consumi di  carta,  con  le  copie  delle
relative fatture. 
  Qualora la dichiarazione dell'editore non risulti corrispondente al
vero, la testata perde il diritto alle provvidenze previste dai commi
precedenti per un biennio.