ART. 22. (Contributi sul prezzo della carta da quotidiani) Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata: a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera; b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. Tali contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali. I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonche' per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo e' limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresi' alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri. I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture. Qualora la dichiarazione dell'editore non risulti corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze previste dai commi precedenti per un biennio.