ART. 23. 
         (Condizioni per la concessione delle integrazioni) 
 
  I contributi di cui  all'articolo  precedente  sono  corrisposti  a
condizione  che  venga  utilizzata,  da  parte  di  ciascuna  azienda
editoriale, carta di produzione comunitaria in misura  non  inferiore
al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio  1981-1982,
al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta  per  cento
nell'anno 1985. 
  Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo  standard  di
48,8  grammi  al  metro  quadrato   e'   determinato   dal   Comitato
interministeriale  dei  prezzi  sulla  base  dei  costi  globali   di
produzione comunque non superando di oltre  il  sette  per  cento  la
media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di  carta  sui  mercati
della Comunita' economica europea.