ART. 23. (Condizioni per la concessione delle integrazioni) I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985. Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato e' determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita' economica europea.