ART. 24.
                      (Contributi ai periodici)

  Per  il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la
corresponsione,  alle  imprese  editrici  di  giornali  periodici, di
contributi  in  relazione  ai quantitativi di carta utilizzati per la
stampa.
  I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti
misure:
    a)  lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata,
fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
    b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
    c)  lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.
  I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati
in  misura  pari  al  cinquanta per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT,  dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno
precedente.
  Per   i   giornali   periodici   editi  dalle  cooperative  di  cui
all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per
cento.
  Sono   ammesse   a  beneficiare  dei  contributi,  nei  limiti  dei
quantitativi  di  carta  direttamente  fatturati  dai  fornitori agli
editori,  i  giornali  periodici  al  cui contenuto sia riconosciuto,
sentito  il  parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54,
carattere  politico,  sindacale,  religioso,  economico,  sportivo  o
culturale.
  Ai   benefici   di   cui  al  presente  articolo  sono  ammesse  le
pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.
  Dal  computo  per  la  corresponsione dei contributi sono esclusi i
quantitativi   di   carta  utilizzati  per  la  stampa  delle  pagine
pubblicitarie.
  La  percentuale  di  contenuto  pubblicitario dei periodici e delle
riviste  e'  dichiarata  dall'editore  interessato,  relativamente al
periodo,  semestrale  o annuale, di concessione delle provvidenze. Se
la dichiarazione non risulta corrispondente al vero, la testata perde
il diritto alle provvidenze per un biennio.