ART. 24. (Contributi ai periodici) Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure: a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile; b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali; c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali. I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento. Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale. Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11. Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e' dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. Se la dichiarazione non risulta corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze per un biennio.