ART. 26. (Contributi per la stampa italiana all'estero) Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione, per l'importo complessivo di un miliardo di lire in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonche' del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione. Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero. La carta destinata alla stampa dei periodici non e' assoggettata, al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni, purche' il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno.