ART. 26. 
           (Contributi per la stampa italiana all'estero) 
 
  Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata  la
corresponsione, per l'importo complessivo di un miliardo di  lire  in
ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani
pubblicati all'estero e  di  pubblicazioni  con  periodicita'  almeno
trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. 
  La  misura  dei  contributi  per  i  giornali,  le  riviste  e   le
pubblicazioni di cui al primo  comma  e'  determinata  tenendo  conto
della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero,  della
loro natura e consistenza informativa, nonche' del loro apporto  alla
conoscenza dei fatti italiani e  dei  problemi  del  lavoro  italiano
all'estero. 
  Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le
competenti commissioni permanenti della Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai
rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita  una
commissione incaricata di accertare la sussistenza dei  requisiti  di
ammissione ai  contributi  e  di  predisporre  i  relativi  piani  di
ripartizione. 
  Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi
per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero. 
  La carta destinata alla stampa dei periodici non  e'  assoggettata,
al pari di quella dei quotidiani, al contributo  a  favore  dell'Ente
nazionale cellulosa e carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868,
e successive modificazioni, purche' il consumo per testata non superi
i 100 quintali l'anno.