ART. 27. 
                 (Contributi alle agenzie di stampa) 
 
  Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata  la
corresponsione  di  contributi  per  l'importo  complessivo  di  lire
quattro miliardi, in ragione di anno,  in  favore  delle  agenzie  di
stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di  cui  al
comma seguente da almeno tre anni. 
  Ai sensi  della  presente  legge,  sono  considerate  a  diffusione
nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per  telescrivente
con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque  regioni,
che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto  nazionale  di
lavoro piu' di dieci giornalisti  professionisti  a  tempo  pieno  ed
esclusivo e piu' di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo  di
dodici ore di trasmissione al giorno. 
  Le agenzie  di  stampa  a  diffusione  nazionale  sono  considerate
imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del  decreto-legge  7
febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1  della  legge  8  agosto
1977, n. 573, nel testo modificato  dall'articolo  2  della  legge  5
agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6  luglio
1978, n. 353, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  citata
legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo  1  del  decreto-legge  30
gennaio 1979, n. 20, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge  13  agosto
1979, n. 375, e successivi provvedimenti. 
  L'erogazione dei contributi alle agenzie  di  stampa  a  diffusione
nazionale e' effettuata ripartendo un terzo dell'importo  complessivo
in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi 
proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna 
  azienda,  al  numero  delle  reti  utilizzate  e   delle   ore   di
  trasmissione. 
Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la 
corresponsione di contributi dell'importo  complessivo  di  lire  500
milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che,  non  essendo
provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie
dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed  esclusivo  a  norma
del contratto nazionale  di  lavoro,  abbiano  contratto  abbonamenti
regolarmente contabilizzati con  non  meno  di  quindici  quotidiani,
abbiano registrato la testata presso  la  cancelleria  del  tribunale
competente per territorio con la qualifica "agenzia  di  informazioni
per  la  stampa"  o  analoga,  da  almeno  cinque  anni,  ed  abbiano
pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero  che
abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato da almeno  un
anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non
meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. 
  L'erogazione di  contributi  alle  agenzie  di  stampa  di  cui  al
presente articolo e' effettuata ripartendo  il  contributo  in  parti
uguali fra gli aventi diritto, fino  alla  concorrenza  di  lire  200
milioni. Le residue lire 300 milioni sono  ripartite  fra  le  stesse
agenzie tenendo conto: 
    a)  del  numero  dei  collegamenti  per  telescrivente  ed  altri
analoghi; 
    b) dell'eventuale emissione di piu' bollettini giornalieri; 
    c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo. 
  Con  le  disposizioni  di  attuazione  della  presente  legge  sono
stabiliti i  criteri  per  l'erogazione  dei  contributi  di  cui  al
presente articolo. 
  Nessuna agenzia di stampa  puo'  comunque  ricevere  un  contributo
globale che superi il cinquanta per cento  delle  spese  documentate,
sostenute per il personale e  per  le  strutture.  Le  somme  che  in
ciascun esercizio risultano eventualmente  dalla  differenza  fra  la
ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a  norma  del
presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento
degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.