ART. 29. 
           (Programmi ammessi al finanziamento agevolato) 
 
  E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  un
fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello
Stato sui finanziamenti destinati allo  sviluppo  del  settore  della
stampa quotidiana e periodica secondo le modalita'  e  le  condizioni
stabilite nel presente articolo e nei successivi. 
  I programmi finanziabili con il contributo dello Stato  di  cui  al
presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su: 
    1) la situazione patrimoniale dell'impresa; 
    2) la descrizione  particolareggiata  degli  interventi  previsti
dall'impresa  ai  fini  della  realizzazione  delle   iniziative   di
ristrutturazione       tecnico-produttiva,       dello       sviluppo
economico-produttivo con l'indicazione  analitica  dei  finanziamenti
necessari per ciascuna delle predette finalita'; 
    3) i tempi entro i quali  le  imprese  prevedono  di  raggiungere
l'obiettivo  del  programma  ed  il  complesso  delle  iniziative  di
carattere finanziario ed industriale, ivi compreso  il  ricorso  alle
altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si
prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto.