ART. 30. 
      (Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva) 
 
  I  programmi  di  ristrutturazione   economico-produttiva   possono
prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti: 
    a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e
l'ammodernamento delle attrezzature  tecniche  e  degli  impianti  di
composizione, stampa,  confezione,  magazzinaggio,  teletrasmissione,
nonche' l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di  immobili
e l'acquisto del terreno; 
    b) introduzione di sistemi di produzione  e  di  gestione  basati
sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei  programmi  necessari
per renderli operativi; 
    c) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di
nuove tecnologie; 
    d) costituzione delle scorte di materie prime e di  materiale  da
impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita' e
continuita' di questa; 
    e)  realizzazione  di  nuove  testate  o  di   nuove   iniziative
editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione
delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione. 
  I finanziamenti di cui al presente  articolo  sono  riservati  alle
imprese editrici di giornali quotidiani,  alle  imprese  editrici  di
giornali  periodici,  alle  agenzie  nazionali  di  stampa   di   cui
all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente
consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici. 
  I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono
essere  concessi  anche  alle  imprese  editrici  di  libri  per   le
iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b)  e  c).  Si
applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo,  nono  e  decimo
comma. 
  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  possono   essere
accordati alle imprese di distribuzione  della  stampa  quotidiana  e
periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma e connesse  all'attivita'  delle  imprese
beneficiarie, nonche' per l'acquisto di mezzi di trasporto.  E'  data
precedenza, nella concessione dei contributi sui  finanziamenti  alle
imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese  costituite
in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici,  tra  imprese
di distribuzione e tra rivenditori. 
  La quota degli investimenti e delle altre iniziative  previste  nel
primo comma assistita da  contributo  in  conto  interessi  non  puo'
superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per
la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel  primo  comma
dell'articolo 16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno  annuale
delle scorte in misura non superiore  al  quaranta  per  cento  degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. 
  Il limite percentuale della quota di  investimenti  e  delle  altre
iniziative assistita da contributo  in  conto  interessi  e'  elevato
all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6. 
  Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in 
  conto  interessi  e'  stabilito  in  lire  10  miliardi  per   ogni
  operazione. 
Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e' ammissibile a contributo una sola  operazione
ai  sensi  del  presente  articolo  per  ogni  testata  di   giornale
quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici  o
per ogni agenzia nazionale di  stampa  o  per  ogni  impresa  la  cui
attivita' esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali  o
per  ogni  impresa  editrice  di  libri  o  per   ogni   impresa   di
distribuzione della stampa quotidiana e periodica. 
  La durata massima dei finanziamenti e' fissata in anni dieci. 
  Gli istituti e le aziende  di  credito  abilitati  all'esercizio  a
medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952,  n.
949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga  alle
vigenti disposizioni legislative e statutarie che  ne  definiscono  i
compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo. 
  Alle imprese  editrici  di  cui  al  secondo  comma  che  intendano
effettuare investimenti con il sistema  della  locazione  finanziaria
possono essere accordati contributi in  conto  canoni  a  valere  sul
fondo di cui allo articolo 29. 
  I contributi in conto canoni non possono comunque essere  superiori
all'importo dei contributi in conto interessi di  cui  godrebbero  le
operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi  dal
quinto al nono. 
  I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. 
  Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di  cui
al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.