ART. 31. (Durata e modalita' dei finanziamenti) Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui allo articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge. La durata dei finanziamenti non puo' superare i dieci anni, di cui non piu' di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalita' di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi. Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonche' le modalita' di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.