ART. 31. 
               (Durata e modalita' dei finanziamenti) 
 
  Ai finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  precedente  si
applica il tasso annuo di interesse, comprensivo  di  ogni  spesa  ed
onere  accessorio,  pari  al  cinquanta  per  cento  del   tasso   di
riferimento di cui allo articolo 20 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per  cento  per
le cooperative giornalistiche di cui all'articolo  6  della  presente
legge. 
  La durata dei finanziamenti non puo' superare i dieci anni, di  cui
non piu'  di  due  di  utilizzo  o  preammortamento.  La  durata  del
finanziamento, le modalita' di ammortamento  e  le  altre  condizioni
sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei
contributi. 
  Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si  applicano
le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. 
  Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e
delle aziende di credito, nonche' le  modalita'  di  esecuzione  sono
determinati, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.