ART. 33. 
                    (Fondo centrale di garanzia) 
 
  E' istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
direzione  generale  delle  informazioni,   editoria   e   proprieta'
letteraria, artistica e scientifica, un fondo  centrale  di  garanzia
per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire,
concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di  cui  allo
stesso articolo. A tale fine  e'  autorizzata  apposita  gestione  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
  La garanzia sul fondo  e'  di  natura  sussidiaria  e  puo'  essere
accordata agli istituti  ed  aziende  di  credito  su  richiesta  dei
medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. 
  La garanzia del fondo si applica con le stesse  modalita'  previste
dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n.  675,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 
    1) dalle somme che  gli  istituti  erogatori  devono  versare  in
misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare
una volta tanto, all'atto della erogazione,  sull'importo  originario
dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000  milioni  di
ciascun finanziamento. 
    La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 
    2) da contributi posti  a  carico  degli  istituti  erogatori  di
importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi  della  lettera  b)
del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 
23, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
1979, n. 91; 
    3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per  ciascuno
dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata  in  vigore
della presente legge; 
    4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo.