ART. 39. 
          (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) 
 
  Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli
articoli 22, 24, 25,  26  e  27  provvede  l'Ente  nazionale  per  la
cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato
di cui al secondo comma  del  presente  articolo,  e,  con  priorita'
rispetto alle altre spese  istituzionali,  con  i  fondi  tratti  dai
contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n.  168,
e successive modificazioni. 
  L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato
in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. 
  Il  contributo  straordinario  dello  Stato,  previsto  dal   comma
precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed  iscritto  in
bilancio su apposito  capitolo  nel  comparto  attivo  delle  entrate
extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui  si  riferisce
il bilancio stesso. 
  La gestione relativa sia al contributo straordinario  dello  Stato,
integrato con i  versamenti  della  quota  dei  contributi  dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, sia  alle  provvidenze  di
cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e  27,  forma  oggetto  di  una
contabilita' speciale autonoma, da  allegare  al  bilancio  dell'Ente
stesso.