ART. 39. (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.