ART. 40.
                 (Divieto di cumulo di provvidenze)

  I  partiti  ammessi  ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio
1974,  n.  195,  e  successive modificazioni, non godono di eventuali
finanziamenti   pubblici   espressamente  destinati  dalla  legge  ad
attivita'   di  informazione  dei  partiti  stessi,  svolta  mediante
quotidiani,  periodici  o  mezzi radiotelevisivi, se non per la parte
eventualmente   eccedente  le  provvidenze  ottenute  a  norma  degli
articoli  22  e  24  dai  loro  organi di stampa, cosi' come definiti
dall'articolo 20.