ART. 41. (Copertura finanziaria) All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.