ART. 41.
                       (Copertura finanziaria)

  All'onere  complessivo  di  lire  197 miliardi, ivi compreso quello
concernente  le  compensazioni  finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie  di  cui  all'articolo  28 valutato in lire 45 miliardi, e
quello  riguardante  l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria
di  cui  agli  articoli  8 e 10, valutato complessivamente in lire un
miliardo,  derivante  dall'applicazione  della  presente legge per il
periodo  1  luglio  1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire
103  miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1980,  e,  quanto  a  lire 94 miliardi, mediante
riduzione  dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.
  Il  Ministro  del  Tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.