Art. 13.
(Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.