Art. 14.
(Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla
data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta
salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.