Art. 15.
(Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni
da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'articolo 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il
richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.