Art. 15.
             (Accertamenti mediante analisi di campioni)

  Se  per  l'accertamento  della  violazione sono compiute analisi di
campioni,    il    dirigente    del   laboratorio   deve   comunicare
all'interessato,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
  L'interessato  puo'  chiedere  la  revisione  dell'analisi  con  la
partecipazione  di  un  proprio  consulente  tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni
da  analizzare,  nel  termine  di quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito  della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima.
  Delle  operazioni  di  revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
  I   risultati   della   revisione   dell'analisi   sono  comunicati
all'interessato  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
  Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione  di  cui  al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per  il  pagamento  in  misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata
chiesta  la  revisione  dell'analisi,  dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
  Ove  non  sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle  forme  di  cui  al  primo  e  al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
  Con  il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'articolo  17  sara'  altresi'  fissata la somma di denaro che il
richiedente  la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno
essere  indicati,  anche  a  modifica  delle  vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.