Art. 16.
(Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione
edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e'
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62 e l'articolo 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.