Art. 17.
(Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla
legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per
le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e'
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri,
previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.