Art. 18.
                       (Ordinanza-ingiunzione)

  Entro  il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
  L'autorita'  competente,  sentiti  gli  interessati,  ove questi ne
abbiano  fatto  richiesta,  ed  esaminati  i  documenti inviati e gli
argomenti   esposti  negli  scritti  difensivi,  se  ritiene  fondato
l'accertamento,  determina,  con  ordinanza motivata, la somma dovuta
per  la  violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore  della  violazione  ed  alle persone che vi sono obbligate
solidalmente;  altrimenti  emette ordinanza motivata di archiviazione
degli  atti  comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
  Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non  siano  confiscate  con  lo stesso provvedimento. La restituzione
delle  cose  sequestrate  e'  altresi'  disposta  con  l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
  Il  pagamento  e'  effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,  entro il termine di
trenta  giorni  dalla  notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle   forme  previste  dall'articolo  14;  del  pagamento  e'  data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
  Il  termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
  L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  titolo  esecutivo.  Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del   termine   per   proporre   opposizione,  o,  nel  caso  in  cui
l'opposizione  e'  proposta,  con  il  passaggio  in  giudicato della
sentenza  con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con   la   quale   viene  dichiarata  inammissibile  l'opposizione  o
convalidato  il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile  o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.