Art. 18.
(Ordinanza-ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione
delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.