Art. 19.
(Sequestro)
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'artico 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo
l'autorita' competentente puo' disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette
a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.