Art. 20.
(Sanzioni amministrative accessorie)
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il
giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto
dall'articolo 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il
prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle
persone cui e' ingiunto il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.