Art. 22.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la
violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata
l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura
civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo
che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con
ordinanza inoppugnabile.