Art. 23.
(Giudizio di opposizione)
Il pretore, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso,
ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche'
alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o,
nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che
ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo 313 del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare
in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo'
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con
ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla
discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione
delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
Il pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo
depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.