Art. 24.
(Connessione obiettiva con un reato)
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla
autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e'
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento
in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie rconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del
difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilita'.