Art. 25.
        (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)

  La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo  precedente,  decide  sulla  violazione non costituente
reato,  e'  impugnabile,  oltre  che  dall'imputato  e  dal  pubblico
ministero,  anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
  Avverso  il  decreto  penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura  penale  concernenti  l'impugnazione  per  i soli interessi
civili.