Art. 25.
(Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente
reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico
ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi
civili.