Art. 26.
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che
si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo'
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.