Art. 27.
(Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al
2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali.
Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni
semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.