Art. 27.
                        (Esecuzione forzata)

  Salvo  quanto  disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente  il  termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha
emesso  l'ordinanza-ingiunzione  procede alla riscossione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste per la esazione delle imposte
dirette,  trasmettendo  il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in  carico  all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
  E'  competente  l'intendenza  di  finanza  del  luogo  ove  ha sede
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
  Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50  per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al
2  per  cento  delle  somme  riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi.
  Le  regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
  Se  la  somma  e'  dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale  di  condanna  ai  sensi  dell'articolo  24,  si  procede alla
riscossione  con  l'osservanza  delle  norme sul recupero delle spese
processuali.
  Salvo  quanto  previsto  nell'articolo  26,  in caso di ritardo nel
pagamento  la  somma  dovuta  e'  maggiorata  di  un  decimo per ogni
semestre  a  decorrere  da  quello  in  cui  la  sanzione e' divenuta
esigibile  e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore.
La  maggiorazione  assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti.
  Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.