Art. 27. 
                        (Esecuzione forzata) 
 
  Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo  22,  decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita'  che  ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione  delle  somme
dovute in base alle norme previste  per  la  esazione  delle  imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che  lo  da'
in carico all'esattore per la riscossione in unica  soluzione,  senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso. 
  E' competente  l'intendenza  di  finanza  del  luogo  ove  ha  sede
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
  Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore  al
2 per cento delle somme  riscosse,  effettuano  il  versamento  delle
somme medesime ai destinatari dei proventi. 
  Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per  la
riscossione delle proprie entrate. 
  Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza  o  di  un  decreto
penale di  condanna  ai  sensi  dell'articolo  24,  si  procede  alla
riscossione con l'osservanza delle norme  sul  recupero  delle  spese
processuali. 
  Salvo quanto previsto nell'articolo 26,  in  caso  di  ritardo  nel
pagamento la somma  dovuta  e'  maggiorata  di  un  decimo  per  ogni
semestre a decorrere  da  quello  in  cui  la  sanzione  e'  divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso  all'esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente  previsti  dalle
disposizioni vigenti. 
  Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.