Art. 29.
(Devoluzione dei proventi)
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e' devoluto
allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi
spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le
autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.