Art. 31.
(Provvedimenti dell'autorita' regionale)
I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro
non sono soggetti al controllo della Commissione prevista
dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli
articoli 22 e 23.