Art. 10.
                               Rinvio

  La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla
progressione  in  carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e
agli  scrutini  a seguito della sospensione per motivi disciplinari o
penali,  il  computo  della  sospensione  dal  servizio  a seguito di
condanna  penale e la revoca di diritto della sospensione, nonche' la
riabilitazione,  la  reintegrazione del dipendente prosciolto in sede
di  revisione  del  procedimento  disciplinare, la reintegrazione del
dipendente  assolto  in  sede  di  giudizio  penale  di revisione, la
premorienza  del  dipendente  alla sentenza di assoluzione in sede di
revisione  sono  regolati dalle norme contenute nel testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  e dalle norme sulla disciplina delle funzioni
dirigenziali  delle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.