Art. 11.
     Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

  Quando  l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza  viene  sottoposto,  per  gli  stessi fatti, a procedimento
disciplinare  ed  a procedimento penale, il primo deve essere sospeso
fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in
giudicato.