Art. 9. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nel precedente art. 8, ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza. Se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell'art. 8, quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento, del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende. In caso di concessione di liberta' provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si e' formato il giudicato. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti. Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione. La sospensione cautelare puo' essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.