Art. 9.
      Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

  L'appartenente   ai   ruoli   dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza,  sottoposto  a  procedimento  penale  per  uno dei delitti
indicati nel precedente art. 8, ovvero colpito da ordine o mandato di
cattura   o   che  si  trovi,  comunque,  in  stato  di  carcerazione
preventiva,  deve  essere  sospeso dal servizio con provvedimento del
capo  dell'ufficio  dal  quale  gerarchicamente  dipende,  che  deve,
altresi',   riferire   immediatamente  alla  direzione  centrale  del
personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
  Se  l'appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da
quelli  indicati  nell'art.  8, quando la natura del reato stesso sia
particolarmente   grave,   puo'   essere  sospeso  dal  servizio  con
provvedimento,   del   Ministro   su   rapporto   motivato  del  capo
dell'ufficio dal quale dipende.
  In  caso  di  concessione  di liberta' provvisoria ovvero di revoca
dell'ordine  o  mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di
scarcerazione  per  decorrenza  dei  termini,  ove  le circostanze lo
consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto
dal  giorno  successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato
la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento
penale si e' formato il giudicato.
  I  relativi  provvedimenti  sono  adottati dal Ministro su proposta
motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi
dipendenti.
  Se  il  procedimento  penale  e'  definito  con  sentenza  la quale
dichiari  che  il  fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato non lo ha
commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti.
  Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti
e     circostanze     che    rendano    l'appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza passibile di sanzioni
disciplinari,   questi   deve   essere   sottoposto   a  procedimento
disciplinare   entro   il   termine  di  giorni  120  dalla  data  di
pubblicazione  della  sentenza,  oppure entro 40 giorni dalla data di
notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
  La  sospensione  cautelare  puo'  essere  commutata  in sospensione
cautelare  per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le
sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.