Art. 11. Interventi assistenziali integrativi Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuita' tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti. Le regioni possono disciplinare, altresi', gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.