Art. 6.
                        Ricoveri in istituti

  Ferma  restando  la  competenza regionale in materia di ricoveri in
istituti,  indicata  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  ai  profughi  di  cui  ai  numeri  4)  e  5)
dell'articolo  1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o
che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e'
riconosciuta,  ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in
idonei istituti.