Art. 7.
Indennita' per dimissione dalle  comunita'  protette e dagli istituti
                             di ricovero

  Ai  profughi  che si dimettono dalle comunita' protette di Aversa e
Napoli,  nonche'  dalle  case  di  riposo  di  Bari  e di Pigna e dal
cronicario  di Padriciano, gestiti dalle regioni, sara' corrisposta a
carico  del  Ministero  dell'interno un'indennita' di sistemazione di
lire 500.000 pro capite.
  L'indennita'  di  cui  al  primo comma e' annualmente aggiornata in
relazione  alla  variazione  dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed impiegati relativamente all'anno precedente,
mediante  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.