Art. 9.
                          Stato di bisogno

  Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 del presente titolo
trovano  applicazione  soltanto  a favore dei profughi che versano in
stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorita' consolare o
diplomatica  italiana  per  le condizioni economiche dell'interessato
nel  Paese  di  provenienza,  o  debitamente  accertato dal Ministero
dell'interno   per  le  condizioni  economiche  dell'interessato  nel
territorio della Repubblica.
  I  benefici  di  cui  ai citati articoli possono essere concessi ai
profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la
propria  responsabilita', di versare in stato di bisogno. Qualora dai
successivi  accertamenti  tale  condizione  risulti  inesistente,  il
profugo  e'  tenuto  a  rimborsare l'importo delle indennita' e delle
prestazioni ricevute.