Art. 9. Stato di bisogno Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorita' consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, o debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica. I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilita', di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo e' tenuto a rimborsare l'importo delle indennita' e delle prestazioni ricevute.