Art. 10. Studenti Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono gia' forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.