Art. 10.
                              Studenti

  Agli  studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo
si  applicano  le  disposizioni di legge e di regolamento riguardanti
gli  studenti  universitari  comprese  quelle  relative  alle tasse e
contributi,   alla   partecipazione   e   all'elezione  degli  organi
universitari,  alle  norme  disciplinari  vigenti per gli iscritti ai
corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio
e  degli  altri  servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il
passaggio da un corso di laurea ad un altro.
  Ai  diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono
a  corsi  di  laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le
iscrizioni  ai corsi di laurea di coloro che sono gia' forniti di una
laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione
del corso non superiore ad un anno.