Art. 5. Ordinamento degli studi I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. L'ordinamento degli studi comprende attivita' didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale. I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea. L'attivita' scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Universita' e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate. Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Universita' o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.