Art. 5.
                       Ordinamento degli studi

  I  corsi  di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi
ufficiali  universitari,  hanno  durata  biennale  o  triennale  e si
concludono  con  il  rilascio  di un diploma previo superamento di un
esame di Stato. La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  L'ordinamento   degli   studi   comprende   attivita'  didattica  e
scientifica   e   un   tirocinio   obbligatorio,  necessario  per  il
completamento della formazione professionale.
  I  corsi  possono  essere  costituiti  sia con insegnamenti ad essi
particolari  sia  con  opportuni  raggruppamenti  e  coordinamenti di
insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.
  L'attivita'  scientifica  connessa ai corsi della scuola fa capo ai
dipartimenti   o,   in   mancanza  di  questi,  agli  istituti  delle
Universita'   e  si  svolge  nelle  strutture  proprie  o  in  quelle
convenzionate.
  Il  tirocinio  si  svolge,  sotto  la  guida  di un docente, presso
strutture  dell'Universita'  o con esse convenzionate, anche ai sensi
dell'art.  92  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  previa  proposta  del consiglio della scuola, e deve
essere sottoposto a verifiche e valutazioni.