Art. 6.
                             Ammissione

  Per  i  requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle
scuole  dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste
per l'ammissione ai corsi di laurea.
  Per  particolari  tipi  di diploma lo statuto dell'Universita' puo'
richiedere,  quale  ulteriore  requisito  di  ammissione, il possesso
della  qualifica  professionale  di base, fatto salvo quanto previsto
nel precedente art. 3.
  Qualora   il   numero   degli  aspiranti  sia  superiore  a  quello
determinato  per  le  iscrizioni,  e'  richiesto il superamento di un
esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante
domande  a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio
e  dalla  valutazione,  in  misura non superiore al 30% del punteggio
complessivo  a  disposizione  della commissione, del titolo di studio
posseduto dagli aspiranti.
  Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle
iscrizioni  disponibili,  si siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.