Art. 7.
          Istituzione delle scuole dirette a fini speciali

  L'istituzione  delle  scuole  dirette  a  fini speciali e' disposta
nello statuto dell'Universita'.
  Le Universita' possono istituire scuole dirette a fini speciali nei
limiti  delle  disponibilita'  di  personale  docente  e non docente,
nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito
di    convenzioni    stipulate    in   conformita'   dell'ordinamento
universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
  Gli  statuti  delle  Universita'  stabiliscono  l'ordinamento degli
studi,  i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento degli
esami  e  del  tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel
precedente art. 3.