Art. 7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali e' disposta nello statuto dell'Universita'. Le Universita' possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3.