Art. 8.
                       Consiglio della scuola

  Per  ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente
piu'  corsi  o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio
presieduto dal direttore.
  Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i
compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
relativo  ai  consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i
commi  secondo  e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.