Art. 8. Consiglio della scuola Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente piu' corsi o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.