Art. 9.
    Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni
           o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi

  Con  decreti  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione,  di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia ed i
Ministri  interessati,  possono  essere  determinati  i diplomi delle
scuole  dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili
professionali,   hanno   valore   abilitante  per  l'esercizio  delle
corrispondenti   professioni   ovvero   di  titolo  per  l'accesso  a
determinati  livelli  funzionali del pubblico impiego per i quali non
sia previsto il diploma di laurea.
  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma,  attinenti  al  settore
sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.