Art. 6.
        (Composizione dei tribunali amministrativi regionali)

  I  tribunali  amministrativi regionali sono composti da: presidenti
di  tribunale,  consiglieri, primi referendari e referendari, secondo
la tabella A allegata alla presente legge.
  Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere
conferite  le  funzioni  di  presidente  di  sezione  secondo  quanto
previsto al successivo comma quinto.
  I  tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in piu'
sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.
  Per  l'istituzione  di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle
previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.
  Nei  tribunali  divisi  in  sezioni,  il  presidente  del tribunale
presiede  la  prima  sezione;  le  altre sezioni, ivi comprese quelle
staccate,   sono   presiedute   da   un   consigliere   di  tribunale
amministrativo  regionale,  al  quale  le  funzioni  di presidente di
sezione  sono  conferite,  con  il  suo  consenso,  dal  consiglio di
presidenza,  tenuto  conto  anche dell'ordine risultante dal ruolo di
anzianita'.  Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede
o  a  domanda.  Le  sezioni  istituite  nel  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sono  presiedute  da  presidenti  di tribunale
amministrativo regionale.
  I  tribunali  amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con
l'intervento del presidente e di due componenti.
  Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di
ogni  anno,  stabilisce  il calendario delle udienze e, all'inizio di
ogni  trimestre,  la  composizione dei collegi giudicanti, in base ai
criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.
  Nei  tribunali  amministrativi  regionali  divisi  in  sezioni,  il
presidente  del  tribunale,  all'inizio  di  ogni anno, stabilisce la
composizione  di  ciascuna  sezione  in  base  a  criteri fissati dal
consiglio   di   presidenza   per   assicurare  l'avvicendamento  dei
magistrati tra le sezioni stesse.
  Il  presidente  di  ciascuna  sezione,  allo  inizio  di ogni anno,
stabilisce   il  calendario  delle  udienze  e,  all'inizio  di  ogni
trimestre,  la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri
di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.
  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento di magistrati, si applica
l'articolo  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214.
  In  caso  di  assenza o di impedimento del presidente del tribunale
amministrativo regionale o del presidente della sezione del tribunale
amministrativo  regionale,  ovvero  in caso di vacanza temporanea, le
funzioni  di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la
piu'  elevata qualifica e, in caso di parita', dal piu' anziano nella
qualifica.