Art. 10.
         (Procedure per la determinazione dell'equo canone)

  La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di
ogni  anno,  coefficienti  di adeguamento dei canoni, in aumento o in
diminuzione,   tenuto   canto   dei  criteri  previsti  dall'articolo
precedente  nonche'  del  mutamento  di valore della lira secondo gli
indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
  Almeno  tre  mesi  prima  del  termine indicato dal primo capoverso
dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato
dall'articolo  9 della presente legge, i presidenti delle commissioni
tecniche  provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la
presidenza  del  presidente  della  giunta  regionale  o  di  un  suo
delegato,  al  fine  di  studiare  criteri  tendenti ad evitare nella
regione sperequazioni tra zone omogenee.