Art. 11. 
        (Composizione delle commissioni tecniche provinciali) 
 
  La delega di funzioni attribuita alle regioni a  statuto  ordinario
dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' estesa alle regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano  le  funzioni  di  cui  al
comma precedente avvalendosi delle commissioni  tecniche  provinciali
composte: 
    a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un
suo rappresentante; 
    b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano  fondi
rustici ad affittuari coltivatori diretti; 
    c) da  un  rappresentante  di  proprietari  che  affittano  fondi
rustici ad affittuari non coltivatori diretti; 
    d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti: 
    e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti; 
    f) da due esperti in materia agraria iscritti  negli  albi  degli
agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni  dei
proprietari dei  fondi  rustici  e  uno  dalle  organizzazioni  degli
affittuari. 
    I componenti la commissione sono nominati  dal  presidente  della
giunta  regionale,  su  designazione,  per  i  rappresentanti   delle
categorie  dei  proprietari  e  degli  affittuari,  da  parte   delle
rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente
rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. 
  Per  quanto  riguarda  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,   alla
designazione  di  cui  al  comma  precedente  concorrono   anche   le
organizzazioni professionali su base provinciale. 
  Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono
pervenire al presidente della giunta regionale  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. 
  La commissione tecnica provinciale resta in  carica  sei  anni.  Il
presidente della giunta  regionale  deve  costituire  le  commissioni
tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del
mandato. 
  In caso di mancata designazione da parte di  talune  organizzazioni
di categoria, provvede il presidente della regione, nominando,  oltre
ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione
in modo da assicurare la rappresentanza  paritetica  delle  categorie
secondo quanto previsto dal secondo comma. 
  In caso di ritardo o di  mancata  costituzione  della  commissione,
provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta
giorni, con proprio motivato provvedimento.