Art. 12. (Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali) La commissione tecnica provinciale e' presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.