Art. 12.
       (Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali)

  La   commissione   tecnica   provinciale  e'  presieduta  dal  capo
dell'ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   o   da   un   suo
rappresentante.
  Alle  riunioni  della  commissione  partecipa  di diritto, con voto
consultivo,  l'ingegnere  capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo
rappresentante.
  Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento
della  meta'  piu'  uno  dei componenti ed a maggioranza assoluta dei
presenti.