Art. 13.
       (Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni)

  Le  regioni,  con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere
le  tabelle  aderenti  alle  esigenze  di  cui  al  secondo capoverso
dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato
dall'articolo  9  della  presente  legge, sono delegate a determinare
coefficienti  aggiuntivi  fino  ad  un  massimo  di  trenta punti, su
richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.
  Nella  determinazione  di  tali  coefficienti,  che  possono essere
assegnati  anche  ad  una  sola commissione tecnica provinciale e per
determinate  zone  agrarie,  le  regioni tengono conto, oltre che dei
criteri  di cui al citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
814,  di  ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare
del canone.