Art. 14.
                  (Regolamento di casi particolari)

  La  commissione  tecnica provinciale e' competente a determinare il
canone  sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito
il  parere  della  commissione  tecnica centrale nonche' quello della
commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi
dominicali  corrispondenti  a  particolari qualita' di colture. Se la
commissione  tecnica  centrale o la commissione censuaria provinciale
non  esprimono  il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la
commissione    tecnica    provinciale    provvede   ugualmente   alla
determinazione del canone.
  La   commissione  tecnica  provinciale  e'  altresi'  competente  a
stabilire  particolari criteri per la determinazione del canone per i
contratti  di  affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra
fissa,  tenuto conto della diversita' delle colture praticate e degli
apporti  del  locatore  e  dell'affittuario anche per i terrazzamenti
predisposti  per  le  colture  floricole.  Nei  territori del catasto
derivante  dall'ex  catasto  austro-ungarico,  fino  alla revisione e
all'aggiornamento  delle  tariffe  catastali, si applicano le tabelle
determinate  in  base  alle  disposizioni di cui alla legge 12 giugno
1962,  n.  567,  vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in
vigore  della  legge  11  febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al
tasso  di  svalutazione  della  lira  nel  frattempo intervenuta. Sui
valori cosi' ottenuti si opera una riduzione pari al venti per cento.